Il Superbonus è un importante agevolazione introdotta con il Decreto Rilancio e convertita con la legge n.77 del 17/07/2020, che eleva al 110% la detraibilità per gli interventi di efficientamento energetico effettuati tra il 01 luglio 2020 al 31/12/2021 (recentemente prolungato fino al 30/06/2022 o 31/12/2022 in caso di completamento di almeno il 60% dei lavori entro il 30/06/2022 )
Il Superbonus introduce un periodo di detraibilità di 5 anni. Per poter accedere al superbonus sono necessari due tipi di interventi : trainanti e trainati I trainanti o principali sono obbligatori, mentre i trainati o aggiuntivi sono concessi solo ed esclusivamente congiuntamente ai principali. Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati devono assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
l Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico (Cappotto Termico) delle superfici compresi pavimenti e coperture, delimitanti il volume riscaldato con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di: